SICUREZZA SUL LAVORO
Circolare inl – sintesi degli adempimenti e novità normative e operative
RIFERIMENTO NORMATIVO
Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 24/02/2026 (Chiarimenti e linee interpretative sulla Legge 198/2025).
CONTENUTO GENERALE
Gentili Clienti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato le linee guida interpretative sulle recenti modifiche al D.Lgs. 81/08. Di seguito riportiamo una sintesi di alcuni punti di interesse per la gestione della sicurezza in azienda e nei cantieri non trattati in altre specifiche newsletter. Sintesi delle novità per punti:
Obiettivi ispettivi 2026:
L’INL con la sua circolare ha indicato le linee guida per le ispezioni dell’anno 2026.
Maggiore attenzione sarà rivolta alle aziende che operano nei servizi di subappalto (privato e pubblico) e per quelle che operano nel settore edile e dell’agricoltura, settori considerati più a rischio infortuni.
Una novità annunciata per il 2026, che attende però il decreto operativo del Ministero del Lavoro, saranno le comunicazioni obbligatorie che a partire dal 1° aprile 2026 interesseranno tutte le aziende tramite il portale SIISL (seguiranno approfondimenti).
Altra attenzione sarà posta sul tema della Formazione Obbligatoria In Tema Di Sicurezza Del Lavoro, su cui vi invitiamo a prestare la massima attenzione.
Su questo tema gli ispettori nell’ambito della loro vigilanza effettueranno i dovuti controlli al fine di verificare se l’azienda ha adempiuto agli obblighi ed anche alla formazione continua delle figure preposte e dei dipendenti.
Saranno intensificati i controlli in contrasto al lavoro “nero” in tutti i settori con particolare riguardo all’edilizia e cantieristica.
Giova ricordare che eventuali sanzioni elevate avranno natura penale, depenalizzabili a seguito dell’osservanza dell’eventuale prescrizione e pagamento delle sanzioni; tali sanzioni avranno riflessi negativi anche sulla “Patente a Punti” in edilizia
Badge di cantiere (Art. 26):
Piena operatività e Decreto Ministeriale: Le nuove caratteristiche tecniche del badge (incluse le misure di monitoraggio dei flussi tramite tecnologie) diverranno pienamente operative solo dopo l’adozione di un apposito Decreto Ministeriale (previsto dall’art. 3, c. 3, D.L. 159/2025).
Ambito di applicazione esteso: Una volta emanato il decreto, l’obbligo del badge riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, indipendentemente dal fatto che siano qualificabili come imprese edili (es. impiantisti, serramentisti, manutentori), sia in regime di appalto che di subappalto, pubblico o privato.
Elementi e Tecnologie: Il badge dovrà permettere il monitoraggio della manodopera e delle informazioni trattate. L’uso di sistemi digitali (QR-Code) sarà subordinato alle specifiche tecniche del futuro decreto.
Sanzioni: Resta ferma la responsabilità del Datore di Lavoro per la fornitura e la vigilanza sull’uso del badge conforme alla normativa vigente.
Patente a crediti (Art. 27):
Consolidamento del sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri. L’INL conferma che la decurtazione dei punti avverrà in modo automatico in caso di accertamento di violazioni gravi o infortuni.
Dispositivi di Protezione Individuali (Art. 76-79):
Rafforzati i criteri di scelta e utilizzo dei DPI. Il Datore di Lavoro deve assicurarsi che i dispositivi siano conformi alle nuove norme tecniche e che i lavoratori ricevano istruzioni specifiche sul loro corretto mantenimento.
Requisiti di sicurezza delle scale (Allegato XX):
Si segnala un’importante modifica normativa riguardante le scale fisse. Il D.L. n. 159/2025 ha riformulato l’Art. 113 del D.Lgs. 81/08, eliminando il generico riferimento alle “scale a pioli” e introducendo requisiti specifici per le scale verticali permanenti con queste caratteristiche:
– Scale fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso.
– Altezza superiore a 5 metri.
– Inclinazione superiore a 75 gradi.
Le Nuove Disposizioni Tecniche prevedono obbligatoriamente:
– Scelta tra Gabbia o DPI (Art. 115): La norma non impone più la gabbia in modo assoluto, ma stabilisce che le scale debbano essere provviste, in alternativa e in base alla valutazione del rischio, o di una gabbia di sicurezza o di un sistema di protezione individuale contro le cadute (es. linea vita verticale o binario con dispositivo anticaduta).
– La scelta deve essere motivata nel DVR. Ad esempio, si può optare per i DPI se la gabbia costituisce un ostacolo alle procedure di soccorso o in spazi ristretti.
– I parametri Dimensionali delle scale fisse sono confermati.
Regime Transitorio e Ispezioni: Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° febbraio 2026.
– Controlli ispettivi: Per le scale prive di gabbia, l’INL (e ATS) verificherà che le procedure di utilizzo siano state aggiornate, che sia previsto l’uso dei DPI e che gli stessi siano stati effettivamente messi a disposizione dei lavoratori.
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (Art. 115):
Aggiornamento sulle Gerarchie dei Dispositivi di Protezione da adottare. Obbligo di dare priorità alle misure di Protezione Collettiva DPC (es. parapetti) rispetto a quelle individuali DPI (es. imbracature). La scelta di queste ultime deve essere rigorosamente giustificata nel POS o nel DVR.
La novità risiede nell’indicazione esplicita delle misure collettive prioritarie:
Parapetti (Priorità assoluta)
Reti di sicurezza (ove possibile e giustificata l’installazione)
Le 4 Tipologie di Sistemi di Protezione Individuale (DPI)
Il legislatore ha abbandonato il vecchio elenco dei componenti, classificando i sistemi in quattro categorie funzionali, da scegliere in base alla specifica attività:
a) Sistemi di trattenuta: impediscono al lavoratore di raggiungere zone dove esiste il rischio di caduta.
b) Sistemi di posizionamento sul lavoro: permettono al lavoratore di sostenersi in tensione (lavoro a mani libere) evitando la caduta.
c) Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi: per i quali restano fermi i rigorosi requisiti degli artt. 111 e 116.
d) Sistemi di arresto caduta: destinati a fermare una caduta già in corso, limitando le forze d’impatto sul corpo.
Stabilito che I sistemi di cui ai punti a), b) e c) hanno priorità di scelta rispetto ai sistemi di arresto caduta (punto d).
Tutti i sistemi sopra elencati devono essere necessariamente composti da due elementi fondamentali:
Un dispositivo di presa del corpo (es. imbracatura).
Un sistema di collegamento (es. cordino, assorbitore di energia, dispositivo guidato).
La scelta del sistema non è libera, e l’uso di un sistema di grado di protezione inferiore deve essere debitamente motivata e giustificata nel POS o nel DVR.
Obblighi operativi
Revisione DVR e POS: Verificare che la scelta dei sistemi anticaduta segua la nuova gerarchia (priorità a parapetti e sistemi di trattenuta).
Controllo verifica e manutenzione dei DPI: Accertarsi che i kit in dotazione siano completi (presa corpo + collegamento) e idonei all’uso specifico dichiarato che siano regolarmente ispezionati.
Formazione e Addestramento: I lavoratori devono essere addestrati sull’uso dell’imbracatura, e sulle specifiche differenze operative tra i nuovi sistemi (trattenuta vs arresto caduta).
SOGGETTI COINVOLTI
Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Imprese affidatarie/esecutrici nei cantieri e nelle aziende le cui attività espongono gli addetti a cadute dall’alto (minori o maggiori di 2 mt).
SERVIZIO OFFERTO
ASA MICROLAB è a vostra disposizione per la revisione dei documenti (DVR/POS), la verifica dei requisiti tecnici delle attrezzature e l’implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza conformi sui DPI e sulle relative formazioni.
INFO E COMUNICAZIONI
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