AMBIENTE E SICUREZZA

Restrizione microplastiche: obblighi di reporting e implicazioni nel dvr

RIFERIMENTO NORMATIVO
Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione (Restrizione microplastiche).
D.Lgs. 81/08 (Art.15 e Art.28 – Titolo IX – Sostanze pericolose e Titolo XI – ATEX).

CONTENUTO GENERALE
Gentili Clienti,
entro il 31 maggio 2026 scatta un nuovo obbligo di comunicazione previsto dal regolamento Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di microplastiche.
L’adempimento riguarda, in particolare, le microparticelle sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali.
Le informazioni da comunicare includono una descrizione degli usi delle microparticelle, indicazioni generiche dei polimeri impiegati e una stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle disperse durante il trasporto.

SOGGETTI COINVOLTI
Tutti i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici dovranno trasmettere all’ECHA specifiche informazioni relative all’anno civile precedente.
A partire dal 2027 l’obbligo sarà esteso anche ad altri fabbricanti e utilizzatori a valle industriali.
Non esiste un quantitativo minimo di esonero: l’obbligo di rendicontazione scatta indipendentemente dalla quantità se l’uso comporta potenziali emissioni.

OBBLIGHI
Si tratta di un adempimento annuale che richiede alle aziende un’attenta raccolta e gestione dei dati, con un impatto operativo rilevante sui processi di produzione, logistica e controllo ambientale.
Sintesi degli obblighi per punti:
1. Obbligo di Reporting all’ECHA (Scadenza 31/05/2026)
Fabbricanti e utilizzatori industriali a valle devono trasmettere all’ECHA le stime delle emissioni di microparticelle relative all’anno 2025.
La comunicazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma IUCLID, utilizzando modelli dedicati per la quantificazione delle perdite (aria, acqua, suolo).
2. Identificazione dei Materiali e Soglie
L’obbligo riguarda microparticelle di polimeri sintetici (solide < 5 mm o fibre < 15 mm) sotto forma di pellet, scaglie e polveri.
3. Integrazione/aggiornamento del DVR

  • Rischio Chimico e Inalatorio: Aggiornamento della valutazione per l’esposizione ad agenti chimici in particolare a polveri aerodisperse (micronizzati) e fumi di lavorazione.
  • Rischio Inalatorio: aggiornamento delle indagini ambientali interne
  • Rischio ATEX: Verifica della classificazione delle zone in presenza di polveri plastiche fini combustibili.
  • Rischio Meccanico: Procedure per la prevenzione delle cadute e scivolamenti causati dalla dispersione di pellet sui pavimenti.

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