SICUREZZA
Misure urgenti per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature
RIFERIMENTO NORMATIVO
Ordinanza Regione Lombardia n.484 del 9 giugno 2026.
CONTENUTO GENERALE
Gentili Clienti, con i recenti aggiornamenti normativi di fine 2025, il tema delle molestie e della violenza sui luoghi di lavoro è passato da essere una questione puramente “etica” o di gestione delle risorse umane a un obbligo di sicurezza tecnico-operativo a carico del Datore di Lavoro.
Cosa cambia per l’azienda?
La nuova normativa (Art. 15, comma 1, lett. z-bis del D.Lgs. 81/08) impone espressamente la programmazione di misure di prevenzione contro condotte violente o moleste. Non è più sufficiente intervenire “a fatto accaduto”, ma è necessario dimostrare di aver valutato il rischio e adottato misure preventive, esattamente come avviene per i rischi di natura infortunistica. Ordinanza Regione Lombardia n.484 del 9 giugno 2026. Contenuto generale Gentile Cliente, si informa che la regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza n.484 del 9 giugno 2026, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature. Il decreto vieta il lavoro all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, edile e lapideo dalle ore 12:30 alle 16:00 nei giorni in cui il sistema segnala un livello “ALTO” per esposizione al sole. È in vigore dal 10 giugno fino al 23 settembre 2026.
SOGGETTI COINVOLTI
Tutte le realtà aziendali, con particolare attenzione a quelle con elevata interazione con il pubblico o con strutture gerarchiche complesse.L’Ordinanza deve essere applicata principalmente dai datori di lavoro delle attività e settori specifici. In particolare, i datori di lavoro di lavoratori che operano nei settori: • Agricolo e florovivaistico • Cantieri all’aperto • Cave • Lavori in genere che si svolgono all’aperto Anche se il divieto si applica solo all’aperto nei settori sopra citati, l’ordinanza raccomanda fortemente di tutelare anche i lavoratori all’interno di capannoni o magazzini commerciali, locali al chiuso influenzati dal meteo esterno.
OBBLIGHI
Aggiornare il DVR inserendo, attraverso una specifica valutazione dedicata, la sezione dedicata ai rischi psicosociali e alle molestie.
Eseguire una sessione informativa/formativa per i dipendenti sulle procedure di segnalazione.Il Datore di Lavoro o i preposti deve consultare ogni giorno la piattaforma di allerta (www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta o https://app.worklimate.it/ordinanza-caldolavoro) per verificare il livello di rischio previsto per la giornata. Inserire i dati richiesti e se il sistema segnala un livello “ALTO” per esposizione al sole occorre modificare l’organizzazione dei turni lavoro con rispetto del divieto di eseguire attività nella fascia sopra indicata. Alcuni esempi di riorganizzazione: anticipare l’avvio delle attività nella prima mattina e programmare i lavori più pesanti nelle ore più fresche, istituire pause frequenti da consumare all’ombra o in aree rinfrescate, ruotare il personale nei compiti più gravosi (es. baie di carico o piazzali) ed evitare tassativamente il lavoro in solitario. Per coloro che operano all’interno di capannoni, industrie e locali al chiuso in genere il Datore di Lavoro deve, attraverso una corretta valutazione del rischio, organizzare le attività e adottare misure adeguate a mitigare il rischio e il disagio microclimatico (es. pause frequenti, fornitura di acqua, utilizzo di strumentazione locale (termo-igrometri) per misurare costantemente l’indice di calore o l’umidità interna, Predisporre sistemi di ventilazione/raffrescamento localizzati (fissi o mobili) per i lavoratori. È quindi di fatto obbligatorio avere il DVR n linea con il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2025, quindi includendo formalmente il rischio microclimatico e le misure contro lo stress termico. Anche il POS (Edilizia) deve contenere una scheda specifica in cui si dettagliano le misure di prevenzione adottate (es. soluzioni di ombreggiamento scelte, modifiche d’orario, identificazione degli addetti al primo soccorso formati sui colpi di calore). Fornire ai lavoratori istruzioni chiare e in una lingua a loro comprensibile per riconoscere i primi sintomi del colpo di calore (es. crampi, forte sudorazione, vertigini) e verificare l’adeguatezza del vestiario: richiedere abiti leggeri, traspiranti, in fibre naturali e di colore chiaro (o t-shirt tecniche ad alta visibilità che garantiscano la traspirazione).
SANZIONI
La mancata osservanza del divieto comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art 650 del codice penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.
SERVIZIO OFFERTO
ASA MICROLAB offre il servizio completo di consulenza relativa agli adempimenti obbligatori sopra elencati effettuando tutto quanto previsto dalla normativa e fornendo supporto e assistenza. Ove necessario si effettuano anche misurazioni strumentali e valutazione del rischio microclimatico con specifico riferimento al rischio calore (severo caldo). Si effettuano POS Piani Operativi Sicurezza completi di allegati obbligatori sui rischi da calore.
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