AMBIENTE – SICUREZZA

RENTRI – formulari digitali e modalità operative d.d. n.254 del 09 settembre 2026

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.M. n. 59/2023 (Regolamento RENTRI).
Decreto Direttoriale MASE n. 254 del 09 settembre 2026 (Modalità operative in caso di temporaneo degrado dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale).
D.D. n. 319/2025 e D.D. n. 25/2026 (Disposizioni in materia di indisponibilità dei servizi e gestione dell’emergenza).

CONTENUTO GENERALE
Dal 16 settembre 2026, l’utilizzo del Formulario di Identificazione Rifiuti in formato digitale (xFIR) diventa un obbligo pieno per tutti i soggetti tenuti all‘iscrizione al RENTRI.
Per garantire la continuità aziendale delle filiere ed evitare il blocco dei trasporti in presenza di rallentamenti informatici, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato il Decreto Direttoriale n° 254 del 09 settembre 2026. Questo decreto definisce le modalità operative da applicare nei casi di “degrado temporaneo” dei servizi RENTRI, ovvero quando la piattaforma resta accessibile ma presenta funzionalità limitate, rallentate o parzialmente bloccate che impediscono la regolare firma, emissione o aggiornamento del FIR digitale.
Entrata in vigore del D.D. n. 254/2026: Pubblicato sul portale RENTRI e immediatamente operativo dal 10 settembre 2026.
Obbligo FIR Digitale (xFIR): In vigore a partire dal 16 settembre 2026.
Periodo Transitorio e Procedure di Emergenza: in caso di malfunzionamento o degrado temporaneo della piattaforma RENTRI, il D.D. n. 254/2026 concede di operare temporaneamente in modalità emergenziale cartacea previa trasmissione della specifica dichiarazione entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del problema.

SOGGETTI COINVOLTI

  • Produttori/Detentori di rifiuti: omprese ed Enti obbligati all’iscrizione al RENTRI e soggetti alla produzione di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali/artigianali (più di 10 dipendenti).
  • Trasportatori e Destinatari dei rifiuti: tutti gli operatori che prendono in carico o ricevono rifiuti accompagnati da xFIR digitale.
  • Regola di Filiera: se il produttore è tenuto all’emissione digitale dell’xFIR, l’intera filiera (trasporto e impianto di destinazione) deve gestirlo in digitale; viceversa, se il produttore gestisce il rifiuto in modalità cartacea, l’intera filiera utilizzerà la modalità cartacea.

OBBLIGHI
In presenza di una condizione di degrado informatico rilevabile tramite messaggi di errore o codici visualizzati nel portale/app RENTRI, l’operatore deve attenersi alle seguenti disposizioni operative:

Impossibilità di emettere l’xFIR:

  • È consentito emettere il FIR in formato cartaceo utilizzando modelli ufficiali vidimati.
  • Riportare nel campo Annotazioni la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto
    dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026″.

Problemi durante il trasporto o all’accettazione presso il destinatario:

  • In caso di impossibilità di aggiornare/firmare digitalmente l’xFIR durante il trasporto o la consegna, è necessario utilizzare la stampa cartacea del FIR digitale, integrando a penna i dati necessari e apponendo data e firma autografa.
  • Indicare nelle annotazioni la dicitura: “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”.
  • Puntuale rendicontazione e PEC: entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, l’operatore deve inviare una dichiarazione ufficiale via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it (o tramite la funzione integrata sul portale RENTRI), allegando prova/evidenza dell’errore o malfunzionamento informatico riscontrato.

COSA FARE

  • Verificare la dotazione dei FIR cartacei: assicurarsi di disporre preventivamente presso i propri siti di un quantitativo adeguato di formulari cartacei preventivamente vidimati per fronteggiare eventuali blocchi del sistema.
  • Formare il personale di magazzino/logistica: istruire i conducenti e gli addetti alla spedizione sulle diciture obbligatorie da riportare nelle annotazioni in caso di degrado di rete o di sistema.
  • Istituire un registro evidenze errori: salvare immediatamente la schermata (screenshot) o l’avviso di errore restituito dall’app/sistema in caso di degrado.
  • Predisporre la procedura PEC: scaricare l’Allegato 1 al D.D. 254/2026 per la compilazione tempestiva della dichiarazione da inviare entro il giorno lavorativo successivo alla risoluzione del problema.

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