SICUREZZA
Legge regionale Lombardia 30 Giugno 2026, n.17 – Impianti Aeraulici
L.R. Lombardia 30 giugno 2026, n. 17 – art. 15, c. 1, lett. b) – introduzione dell’art. 59-bis della L.R. 33/2009
Valutazione del Rischio per Impianti Aeraulici
CONTENUTO GENERALE
Gentile Cliente, si informa che la regione Lombardia, con la Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17, ha introdotto nuove disposizioni in materia di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici, cioè sui sistemi meccanici progettati per trattare, climatizzare e distribuire l’aria all’interno degli edifici tramite una rete di canali e condotte e destinati a convogliare aria negli ambienti indoor.
In particolare, l’art. 15 della L.R. 17/2026 ha inserito nella L.R. 33/2009 il nuovo art. 59-bis, rubricato “Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva”.
SOGGETTI COINVOLTI
Le disposizioni riguardano il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, che per le aziende coincide con il Datore di Lavoro. In sostanza in tutte le aziende in cui siano presenti impianti di:
- condizionamento;
- termoventilazione;
- ventilazione.
È obbligatorio di valutare questo nuovo rischio. La norma si applica sia agli impianti di nuova installazione sia a quelli già in esercizio.
OBBLIGHI
Il titolare dell’impianto è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche necessarie per garantire la salubrità dell’aria trattata negli ambienti indoor. Tra le principali novità, spicca l’obbligo di sottoporre gli impianti a ispezioni tecniche periodiche, mirate a verificare lo stato igienico delle superfici interne delle canalizzazioni.
Elemento centrale della nuova normativa è la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto. Questa deve basarsi su specifiche analisi strumentali per la ricerca dei più probabili agenti biologici che prosperano in presenza di umidità o scarsa manutenzione, tra cui:
- Batteri patogeni
- Funghi e muffe
- Virus e allergeni
I risultati di queste analisi determineranno il livello di rischio, sulla base del quale dovranno essere pianificati ed eseguiti i successivi controlli, le ispezioni e gli interventi di manutenzione periodica.
Registro degli interventi e tracciabilità
La normativa impone la massima tracciabilità delle attività. I titolari hanno l’obbligo di conservare ed esibire (secondo le modalità vigenti) tutte le evidenze documentali relative a:
- Valutazione del rischio
- Esiti delle ispezioni e dei controlli strumentali
- Interventi di manutenzione e sanificazione eseguiti
Gli obblighi sono già vigenti in tutta la Lombardia.
COSA FARE
Alla luce delle nuove disposizioni, si raccomanda ai titolari degli impianti aeraulici di procedere tempestivamente con i seguenti step operativi:
- Censire tutti gli impianti aeraulici presenti nelle proprie strutture.
- Verificare le caratteristiche strutturali e lo stato di conservazione attuale dei sistemi.
- Effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario correlata all’utilizzo dell’impianto.
- Definire un programma rigoroso di controlli, ispezioni e manutenzioni periodiche basato sul rischio individuato.
- Garantire la corretta registrazione, archiviazione e conservazione di tutta la documentazione delle attività eseguite.
L’obiettivo è promuovere una gestione strutturata della qualità dell’aria indoor, prevenendo sul nascere condizioni igienico-sanitarie potenzialmente nocive per la salute degli occupanti.
SERVIZIO OFFERTO
ASA MICROLAB offre il servizio di redazione/aggiornamento della valutazione del rischio, esegue le misurazioni strumentali e le analisi relative ai campionamenti microbiologici necessari in relazione all’impianto istallato.
INFO E COMUNICAZIONI
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