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Modifica normativa: eliminazione dei 60 giorni per la formazione dei lavoratori

RIFERIMENTO NORMATIVO
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che abroga e sostituisce integralmente gli accordi del 2011.
D.Lgs. 81/08, Art. 37, comma 4, che stabilisce l’obbligo di formazione alla costituzione del rapporto di lavoro.
Legge n. 215/2021, che ha introdotto le premesse per il riordino della formazione.
La Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 24/02/2026 (a chiarimento della Legge 198/2025) a dato le linee interpretative definitive.

CONTENUTO GENERALE
Fino all’introduzione del nuovo ASR, la normativa permetteva di completare il percorso di formazione del lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione, contenuta nel precedente Accordo Stato-Regioni del 2011, è stata ufficialmente superata.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce che la formazione deve essere conclusa prima dell’inizio dell’effettiva mansione o, al massimo, contestualmente all’assunzione. Non è più consentito adibire un lavoratore ad alcuna attività se non ha preventivamente ricevuto la formazione generale e specifica prevista dal D.Lgs. 81/08.

La difficoltà operativa di questa gestione ha portato alla necessità di avere chiarimenti in merito. Finalmente INL ha definitivamente stabilito che occorre formare i lavoratori prima che inizino l’attività lavorativa. Ha però previsto una deroga per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione (bar/ristoranti). Per loro le attività di formazione e addestramento devono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione (anziché prima dell’inizio mansione come per tutti gli altri).
Perché questo cambiamento?
Il legislatore ha voluto eliminare zone d’ombra che esponevano i neoassunti a rischi elevati proprio nei primi giorni di lavoro, statisticamente i più critici per gli infortuni. L’obiettivo è garantire che nessun lavoratore operi senza la necessaria consapevolezza dei rischi specifici del proprio ambiente di lavoro sin dal primo istante. Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione è stato tenuto in considerazione l’elevato turnover iniziale del personale.

SOGGETTI COINVOLTI
Tutti i lavoratori neoassunti, i lavoratori che cambiano mansione e coloro che vengono introdotti in azienda tramite somministrazione o tirocini.

OBBLIGHI
Alla luce di questo nuovo scenario, è necessario:

  • Pianificare la formazione prima dell’ingresso in azienda del nuovo collaboratore.
  • Assicurarsi che il certificato di formazione (o la partecipazione al corso) sia antecedente o coincidente con la data di inizio attività.
  • Evitare l’adibizione al lavoro di personale privo di formazione: in caso di ispezione, la mancanza della formazione “immediata” comporta sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro, oltre alla possibile sospensione dell’attività imprenditoriale.

Limitatamente ai lavoratori impiegati nelle tipologie di pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. n. 287/1991

  • Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie e simili
  • Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili
  • Sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari

imprese turistico-ricettive:

  • Alberghi
  • Residenze turistiche alberghiere
  • Affittacamere
  • Ostelli
  • Case vacanze
  • B&B
  • Rifugi alpini
  • Case per ferie
  • Villaggi turistici
  • Campeggi
  • Altri simili

La formazione e l’addestramento possono essere conclusi entro 30 giorni dall’assunzione.

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