SICUREZZA SUL LAVORO
Novità normative – near miss e sorveglianza sanitaria
RIFERIMENTO NORMATIVO
Il DL 159/2025 (convertito in L. 198/2025): Introduce l’obbligo di registrazione, analisi e conservazione dei dati sui near miss per le aziende sopra i 15 lavoratori, con linee guida previste entro aprile 2026.
Art. 15: Principio generale di prevenzione e miglioramento continuo.
Art. 20: Obbligo per i lavoratori di segnalare qualsiasi condizione di pericolo.
Art. 41 Sorveglianza Sanitaria: Il Medico Competente analizza i dati di infortuni e mancati infortuni per valutare la necessità di visite mediche aggiuntive.
CONTENUTO GENERALE
Gentili Clienti, con le novità introdotte dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito con la Legge 198/2025) si segnala un deciso cambio di passo ed una svolta nella Gestione dei Near Miss (Mancati Infortuni)
L’analisi dei cosiddetti Near Miss, eventi che avrebbero potuto causare un infortunio ma che, per puro caso, non lo hanno fatto, in precedenza era affidata esclusivamente a norme tecniche volontarie (come la UNI ISO 45001), oggi il legislatore ha sancito un obbligo cogente per tutte le aziende con più di 15 dipendenti. Queste realtà sono ora tenute a identificare, tracciare e analizzare sistematicamente ogni mancato infortunio.
Questa nuova disposizione si inserisce nel solco tracciato dal D.Lgs. 81/08, che ha modificato e potenziando due articoli fondamentali: L’obbligo di segnalazione (Art. 20): I lavoratori sono chiamati a essere parte attiva, segnalando immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi condizione di pericolo.
La programmazione della prevenzione (Art. 15): Le misure di sicurezza non devono più basarsi solo sugli infortuni avvenuti, ma devono essere programmate partendo proprio dall’analisi di ciò che è “quasi accaduto”.
In attesa delle linee guida ministeriali e dell’INAIL previste per il 30 aprile 2026, è fondamentale che le aziende inizino a strutturare registri interni e procedure di segnalazione efficaci.
Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente
La legge n. 198 introduce inoltre importanti novità anche sulla sorveglianza sanitaria e promozione della salute, di cui si riportano di seguito le principali modifiche apportate (non esaustive):
– Articolo 20, comma 2, lettera i): le visite devono essere effettuate nell’ambito dell’orario di lavoro, ad accezione degli accertamenti compiuti in fase preassuntiva.
– Articolo 41, comma 2, aggiunta la lettera e-quater: in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, vi è la possibilità di effettuare una visita medica da parte del Medico Competente, prima o durante il turno lavorativo, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni.
Introdotte nel Decreto Legislativo 81/08 altre novità relative alla sorveglianza sanitaria tra cui (non esaustive): Articolo 41, comma 2, lettera e-ter: visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi a discrezione del medico competente. Qualora non ritenuta necessaria, il medico competente è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Titolo IX (artt. 259 ss.): rafforzata sorveglianza sanitaria per esposizione ad amianto a seguito di entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025.
SERVIZIO OFFERTO
ASA MICROLAB offre il servizio completo di consulenza relativa agli adempimenti obbligatori sopra elencati effettuando tutto quanto previsto dalla normativa e fornendo supporto e assistenza.
ALLEGATI
Modulo segnalazione analisi trattamento mancato infortunio (near miss).
Schema riepilogativo novità relative alla sorveglianza sanitaria introdotte nel D.Lgs. 81/08.
INFO E COMUNICAZIONI
e-mail:
info@asa-group.it
formazione@asagroup.it
sicurezza@asa-group.it
telefono: 031.734250


