SICUREZZA SUL LAVORO
Obbligo di valutazione specifica dei rischi per i lavoratori in somministrazione
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 28 D.Lgs. 81/08: Oggetto della valutazione dei rischi (estesa a tutti i lavoratori).
Art. 32 D.Lgs. 81/15: Divieti di somministrazione in assenza di valutazione dei rischi.
Cassazione Penale, Sez. IV, Corte di Cassazione sentenza n. 32659 del 15 dicembre 2025 e precedenti orientamenti consolidati).
CONTENUTO GENERALE
Gentili Clienti, con la presente desideriamo richiamare la vostra attenzione su un aspetto critico della gestione della sicurezza: l’obbligo di una valutazione dei rischi specifica per i lavoratori assunti tramite agenzie di somministrazione. Recenti sentenze della Cassazione hanno ribadito che una valutazione dei rischi generica può invalidare i contratti di somministrazione, con gravi ripercussioni legali ed economiche.
Cosa cambia nell’interpretazione normativa?
Non è più sufficiente che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) contenga un riferimento generale alle mansioni.
Per poter ricorrere legittimamente alla somministrazione di lavoro, l’azienda utilizzatrice deve aver effettuato una valutazione che consideri:
- I rischi specifici legati alla postazione di lavoro assegnata al somministrato.
- Le misure di prevenzione e protezione adottate per quel singolo lavoratore.
- La prova documentale che tale valutazione sia avvenuta prima della stipula del contratto di somministrazione.
Il rischio della “Somministrazione Illegittima”
La giurisprudenza è chiara: la mancanza di una specifica valutazione dei rischi nel DVR determina la nullità del contratto di somministrazione. Questo comporta che il lavoratore possa richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’azienda utilizzatrice, oltre a esporre l’impresa a sanzioni amministrative pecuniarie.
Perché questo rigore?
L’obiettivo del legislatore e dei giudici è garantire che il lavoratore “esterno” goda degli stessi standard di sicurezza dei dipendenti diretti, evitando che la flessibilità contrattuale si traduca in una minore tutela della salute e sicurezza.
SOGGETTI COINVOLTI
Tutte le aziende utilizzatrici che si avvalgono di lavoratori in somministrazione (ex interinali).
OBBLIGHI
Per tutelare la vostra azienda, è necessario:
- Revisionare il DVR: Verificare che non sia “standard”, ma che specifichi i rischi per ogni mansione ricoperta da personale in somministrazione.
- Verificare la data certa: La valutazione deve essere antecedente all’inizio della somministrazione.
- Coordinamento: Assicurarsi che l’Agenzia per il Lavoro riceva copia delle informazioni sui rischi specifici prima dell’invio del lavoratore.
La base giuridica (Art. 33 D.Lgs. 81/15)
La legge stabilisce una ripartizione precisa degli obblighi di sicurezza:
- L’Agenzia (Somministratore): ha l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi generali.
- L’Utilizzatore: ha l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi specifici connessi alla mansione e di addestrarlo. Prima che il lavoratore metta piede in azienda, l’utilizzatore deve comunicare formalmente all’Agenzia quali sono questi rischi.
SERVIZIO OFFERTO
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- Check-up del DVR: Verifica della presenza di sezioni specifiche per i lavoratori in somministrazione.
- Integrazioni documentali: Redazione di schede di rischio specifiche per mansione.
- Supporto legale-tecnico: Assistenza nella verifica dei contratti di somministrazione sotto il profilo della sicurezza.
INFO E COMUNICAZIONI
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